Corleone, tar nega ricorso a dipendente Asu: legittimo operato del comune
Il Tar di Palermo ha riconosciuto la legittimità del nuovo piano del fabbisogno del Comune di Corleone. I giudici amministrativi hanno respinto l’istanza di un lavoratore ASU che aspirava alla stabilizzazione. La vicenda attiene all’annosa questione della stabilizzazione, con fuoriuscita dal precariato, dei lavorato Lsu che oramai da decenni attanaglia gran parte dei Comuni siciliani. In particolare, Comune di Corleone, nel dicembre 2020, tenendo conto delle modifiche normative e dei limiti assunzionali previsti anche con riguardo alla stabilizzazione di soggetti precari, aveva provveduto ad aggiornare il Programma di fuoriuscita dal bacino del precariato e, in linea con lo stesso, era stato adottato il nuovo programma del fabbisogno del personale (che faceva salvi i concorsi espletati nel 2020), escludendo di conseguenza dalla programmazione ogni riferimento alla stabilizzazione degli ASU. Il Comune ha fatto ricorso al TAR Sicilia contro, G.M.D., dipendente comunale ASU, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, delle delibere, in quanto illegittime poiché adottate in asserita violazione di una precedente sentenza che avrebbe fornito chiare linee d’indirizzo al Comune resistente circa la dovuta stabilizzazione del ricorrente e dall’Ente ignorate con l’adozione degli atti impugnati. L’uomo chiedeva anche l’accertamento del proprio diritto alla stabilizzazione. Il Comune di Corleone si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, per resistere al ricorso proposto dall’uomo, rilevando in prima battuta l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, essendo stata l’azione proposta al fine di ottenere, tramite l’annullamento degli atti impugnati, il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione del ricorrente, e non già per lamentare vizi della procedura o degli atti di macro organizzazione, con consequenziale appartenenza della controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario. La difesa del Comune, ha ribadito la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, non avendo, la precedente sentenza del TAR Palermo, sancito alcun diritto all’assunzione del ricorrente con obbligo dell’Amministrazione di procedere alla stabilizzazione in favore dello stesso, ma solamente la contraddittorietà dell’impugnato piano del fabbisogno rispetto al precedente programma di fuoriuscita dal precariato; mentre il Comune di Corleone aveva correttamente riesercitato i propri poteri nel pieno rispetto sia della predetta sentenza sia del quadro normativo vigente che impedisce, tutt’ora, di procedere alla stabilizzazione del ricorrente. Il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Girolamo Rubino, ha respinto la richiesta cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati avanzata dal ricorrente, non ritenendo sussistente il prospettato vizio di sviamento di potere e di violazione del precedente giudicato reso dal medesimo Tribunale Amministrativo Regionale e affermando altresì la natura discrezionale delle deliberazioni impugnate, come tali insindacabili nel merito. I Giudici Amministrativi, inoltre, con la medesima pronuncia hanno ribadito come, in ogni caso, la domanda sottesa all’accertamento del diritto alla stabilizzazione non rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Per effetto della suddetta sentenza, dunque, il Comune di Corleone potrà regolarmente procedere all’adozione dei documenti contabili di previsione, rispetto ai quali il Piano impugnato risulta obbligatorio e propedeutico e a immettere in servizio, sempre nel rispetto dei limiti assunzionali imposti dalle disposizioni normative vigenti, i vincitori dei concorso già espletati.