Emergenza coronavirus, nuova ordinanza del governatore Musumeci
Dal 10 al 13 aprile gli spostamenti di passeggeri sullo stretto di Messina saranno consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate‚ agli operatori sanitari pubblici e privati‚ ai lavoratori pendolari‚ nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza.
Con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 15 di oggi il presidente della Regione Nello Musumeci‚ ai sensi del decreto n.145/2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti‚ di concerto con il Ministro della Salute‚ ha disposto che gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R‚ da effettuarsi nella fascia oraria dalle 6 alle 21.
Dal 10 aprile al 13 aprile tali spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate‚ agli operatori sanitari pubblici e privati‚ ai lavoratori pendolari‚ nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza.
Il Coordinatore dell’Unità di crisi sanitaria metropolitana di Messina‚ di concerto con l’ASP competente territorialmente‚ provvederà a intensificare i controlli sanitari agli approdi della Rada San Francesco‚ della Stazione Marittima e di Tremestieri.
Con lo stesso provvedimento il governatore siciliano ordina nel dettaglio:
Art1. – Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.
Art. 2 – Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.
Art.3 – Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l’osservanza della presente disposizione.
Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.
Art. 4 – La chiusura domenicale e nei giorni festivi, di cui all’articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza contingibile e urgente n° 14 del Presidente della Regione, si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali.
Art. 5 – Ai sensi del decreto n.145/2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 6 alle 21.
Detti spostamenti, dal 10 aprile al 13 aprile, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza.
Il Coordinatore dell’Unità di crisi sanitaria metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP competente territorialmente, provvede a intensificare i controlli sanitari agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune. A tale fine, il Coordinatore è autorizzato ad assumere dai propri Albi, costituiti a seguito di avviso pubblico per effetto della delibera della Giunta di governo n. 84 del 12 marzo 2020, un adeguato numero di medici. Detto personale, i cui costi sono a valere sulla contabilità emergenziale, è posto nella disponibilità dei turni di sorveglianza organizzati dalla ASP. Gli effetti delle assunzioni del personale sanitario hanno efficacia fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale.
Art. 6
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 10 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Comuni. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.