Caccia, sospesa la stagione venatoria fino al 1 ottobre
Con un’articolata ordinanza il TAR Palermo ha accolto totalmente il ricorso presentato da Legambiente Sicilia, LIPU e WWF, con il patrocinio degli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice del Foro di Palermo, contro il calendario venatorio 2018/2019 emanato ad agosto dall’Assessore all’Agricoltura Eddy Bandiera in contrasto con il parere dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
I punti più importanti sono l’illegittimità della preapertura del 1 settembre con conseguente chiusura della caccia sino al 1 ottobre per gli uccelli e la piccola selvaggina; l’illegittimità della prosecuzione dell’attività venatoria nel mese di febbraio 2019; la chiusura della caccia al coniglio per l’intera stagione;
il valore del parere dell’ISPRA, disatteso immotivatamente dalla Regione.
Il TAR Palermo, nel richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul rispetto del parere dell’ISPRA e per la prima volta anche quella della Corte dei Conti sul danno erariale conseguente all’illegittimo prelievo venatorio di fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato), ha inoltre evidenziato la mancanza di dati scientifici aggiornati in base ai quali la Regione avrebbe dovuto disciplinare la caccia in Sicilia.
Legambiente, LIPU e WWF chiedono all’Assessore Bandiera l’immediata esecuzione della decisione del TAR per evitare ulteriori e irreparabili danni al patrimonio faunistico e l’emanazione di immediate disposizioni ai corpi di polizia e vigilanza per il rispetto dei nuovi divieti. Da domani, infatti, chiunque venisse sorpreso nell’esercizio di attività venatoria ovvero di porto di fucili da caccia sarebbe punibile per il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto ai sensi dell’art. 30 della legge n. 157/1992, punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda fino a euro 2.582,00 ed il sequestro delle armi e della fauna eventualmente abbattuta.
Sospesa la stagione venatoria fino al 1 ottobre