Terrasini, due nuove ordinanze del sindaco su vendita alcool e suolo pubblico
Sono state emanate a Terrasini due nuove ordinanze sindacali,che riguardano rispettivamente le disposizioni “in materia di indebita occupazione di suolo pubblico” e “in materia di sicurezza urbana e per il contrasto all’abuso di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici”.
La prima dispone, tra l’altro, nei casi di occupazione di suolo pubblica totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio comunale, di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti, che prevedono “oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione dell’opera abusiva e, nel caso di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell’Attività per un periodo che va da 5 cinque giorni sino al pieno adempimento dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia”.
La seconda ordinanza, dispone inveceil divieto assoluto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori di 16 anni (pena l’arresto fino ad un anno) e ai minori di 18 anni (sanzioni pecuniarie fino a 2000 euro e sospensione dell’attività fino a tre mesi).
Stabilisce poi, “per i titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, compresi gli ambulanti e i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di vendere, per asporto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro dalle ore 18,00 alle ore 6,00 del giorno successivo.
Le bevande dovranno essere vendute per asporto solo in bicchieri di plastica mentre le bottiglie dovranno rimanere custodite dall’esercente la pubblica vendita. E’ consentita la somministrazione in bicchieri di vetro solo per consumazioni al tavolo ubicato negli spazi pubblici dati in concessione.
Ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (come le pizzerie da asporto) a parziale deroga del precendente divieto è consentito di vendere per asporto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro solo se vendute unitamente agli alimenti di propria produzione a decorrere dalle ore 18,00 e fino alle ore 6,00 del giorno successivo”.
L’inosservanza, rappresenta illecito amministrativo ed è punibile,con la sanzione da € 250,00 ad € 1.000,00. In caso di recidiva alle violazioni delle prescrizioni verrà disposta la chiusura dell’esercizio fino a tre giorni.